(Allegato-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
          (Requisiti necessari per prestare la consulenza) 
 
  1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui
all'articolo 78 possiedono almeno uno tra  i  seguenti  requisiti  di
conoscenza ed esperienza: 
 
  a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di  cui  all'articolo  31
del Testo Unico o superamento dell'esame previsto  ai  fini  di  tale
iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici  mesi  di  esperienza
professionale; 
 
  b) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  economiche,
giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato  da  una
Universita'    riconosciuta    dal     Ministero     dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  o  titolo  di   studio   estero
equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; 
 
  c) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca, o titolo di studio  estero  equipollente,  integrato  da  un
master post-lauream in discipline economiche,  giuridiche,  bancarie,
assicurative o finanziarie o  da  una  certificazione  di  conoscenze
acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita'
di tipo regolatorio  in  una  giurisdizione  dell'Unione  europea,  e
almeno dodici mesi di esperienza professionale; 
 
  d) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di
esperienza professionale; 
 
  e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni
di esperienza professionale. 
 
  2.  L'esperienza  professionale  richiesta  ai  sensi   del   comma
precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti  alle
materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 
 
  3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed  e),  il  requisito
dell'esperienza   professionale   puo'   essere   dimezzato   qualora
l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite  in
ambito economico-finanziario,  riconosciuta  per  finalita'  di  tipo
regolatorio  in  una  giurisdizione  dell'Unione  europea;  nei  casi
indicati  alle  lettere  d)  ed  e),  il  requisito   dell'esperienza
professionale  puo'  essere  anche  dimezzato  qualora  l'interessato
attesti di avere acquisito,  mediante  una  formazione  professionale
specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie  individuate  al
punto  18  degli  Orientamenti  AESFEM/2015/1886.  Si   applicano   i
requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui  ai
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79. 
 
  4. L'esperienza lavorativa idonea  a  dimostrare  la  capacita'  di
prestare la consulenza  ai  clienti  e'  computata  conformemente  ai
criteri indicati all'articolo 79, comma 11.