(Allegato-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
                          (Altri requisiti) 
 
  1. Gli intermediari sono tenuti a: 
 
  a) definire chiaramente le responsabilita' dei membri del personale
e assicurare che vi sia  una  chiara  distinzione  nella  descrizione
delle responsabilita' delle figure addette a fornire  informazioni  e
alla prestazione della consulenza; 
 
  b)  assicurare  che  i  membri  del  personale  addetti  a  fornire
informazioni o a prestare la  consulenza  ai  clienti  possiedano  le
conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80; 
 
  c) assicurare che i membri del personale  privi  dei  requisiti  di
conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare
unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il
periodo di supervisione ha la durata massima di quattro  anni  ed  e'
computato ai  fini  della  determinazione  dell'esperienza  idonea  a
fornire le informazioni o la consulenza ai clienti; 
 
  d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione
possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze  idonee,  ai
sensi degli articoli 79 o 80, e le abilita' e le  risorse  necessarie
per fungere da supervisore  competente  e  non  abbia  subito,  nello
stesso  periodo,  provvedimenti  disciplinari  o  sanzionatori  nello
svolgimento dell'attivita'; 
 
  e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilita' delle
informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto
supervisionato, ivi inclusa  l'approvazione  della  dichiarazione  di
adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41; 
 
  f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti  siano
adeguatamente informati che i  membri  del  personale  operano  sotto
supervisione nonche' sull'identita' e le responsabilita' dei soggetti
che effettuano la supervisione di cui alla lettera e); 
 
  g) effettuare, con frequenza almeno annuale,  una  revisione  delle
esigenze  di  sviluppo  e  formazione  dei  membri   del   personale,
direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno; 
 
  h) garantire che  i  membri  del  personale  mantengano  qualifiche
idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso  un
percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente  alla
propria  qualifica  che  preveda,  almeno  ogni   dodici   mesi,   la
partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I  corsi
devono avere una durata non  inferiore  a  tre  ore  giornaliere  ne'
superiore  a  otto  ore  giornaliere  e  devono  concludersi  con  lo
svolgimento di  un  test  di  verifica  delle  conoscenze  acquisite,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9; 
 
  i) effettuare, in occasione di cambiamenti e  modifiche  del  ruolo
del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti  o  dei
modelli di servizio o della normativa di riferimento,  una  specifica
formazione che preveda la partecipazione a un corso della  durata  di
almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata  non  inferiore  a
tre ore giornaliere ne' superiore a otto  ore  giornaliere  e  devono
concludersi  con  lo  svolgimento  di  un  test  di  verifica   delle
conoscenze acquisite, conformemente a quanto  disposto  dall'articolo
79, commi 8 e 9; 
 
  l) sottoporre il personale addetto  alla  prestazione  dei  servizi
pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di
investimento, a una specifica formazione  che,  secondo  modalita'  e
tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessita' dei
prodotti, puo' essere erogata  anche  dagli  intermediari  produttori
ovvero  dai  gestori.  L'offerta  dei  nuovi  prodotti  puo'   essere
effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione; 
 
  m)  tenere  traccia  e  documentare  i   periodi   di   esperienza,
rilasciando altresi' idonea attestazione al membro del personale  che
ne faccia richiesta; 
 
  n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con  riferimento  agli
agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4,  del
Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e  competenze
dei membri del personale addetti a prestare la consulenza  o  fornire
informazioni ai clienti. 
 
  2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al  comma  1,
lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle  seguenti
cause: 
 
  a) gravidanza,  dall'inizio  del  terzo  mese  precedente  la  data
prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del  parto
stesso, salvi esoneri ulteriori per  comprovate  ragioni  di  salute,
nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla
maternita' in presenza di figli minori; 
 
  b)  grave  malattia  o  infortunio,   limitatamente   alla   durata
dell'impedimento; 
 
  c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per  cause  diverse  da
quelle indicate alle lettere a) e b). 
 
  3. La funzione di  controllo  di  conformita'  svolge  verifiche  e
accerta il  rispetto  delle  presenti  disposizioni  e  ne  riferisce
all'organo con funzione di supervisione  strategica  nella  relazione
sull'attuazione e l'efficacia dei controlli  per  le  attivita'  e  i
servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere  effettuate
dalla  funzione  di  controllo   di   conformita'   con   riferimento
all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h),  i)  e
l), nonche' con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei  test
di verifica previsti nel presente Titolo.