Art. 81. (Altri requisiti) 1. Gli intermediari sono tenuti a: a) definire chiaramente le responsabilita' dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilita' delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza; b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80; c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed e' computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti; d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilita' e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attivita'; e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilita' delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41; f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonche' sull'identita' e le responsabilita' dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e); g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno; h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere ne' superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9; i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere ne' superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9; l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, a una specifica formazione che, secondo modalita' e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessita' dei prodotti, puo' essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti puo' essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione; m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresi' idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta; n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti. 2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause: a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla maternita' in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento; c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b). 3. La funzione di controllo di conformita' svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attivita' e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformita' con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), nonche' con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei test di verifica previsti nel presente Titolo.