(Allegato-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
                        (Disposizioni finali) 
 
  1. I membri  del  personale  che  alla  data  del  2  gennaio  2018
risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi  degli
articoli 79 o 80,  ma  almeno  in  possesso  del  diploma  di  scuola
secondaria di primo grado, possono continuare a fornire  informazioni
o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se: 
 
  a)  alla  data  del  2  gennaio  2018   possedevano   un'esperienza
professionale   documentata,   pertinente   e    adeguata    rispetto
all'attivita' da svolgere, maturata anche presso  piu'  intermediari,
pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007; 
 
  b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2
gennaio 2018  possedevano  un'esperienza  professionale  documentata,
pertinente e adeguata rispetto all'attivita'  da  svolgere,  maturata
anche presso piu' intermediari, pari ad almeno otto anni nel  periodo
di tempo compreso  tra  l'1  novembre  2007  e  il  2  gennaio  2018.
L'esperienza cosi' maturata dovra' essere integrata da un periodo  di
supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni. 
 
  2. Fermi restando  gli  obblighi  previsti  dall'articolo  81,  gli
intermediari verificano e assicurano che i membri del  personale  che
si trovano  nelle  condizioni  specificate  al  comma  1  abbiano  un
adeguato  livello  di  conoscenza   teorico-pratica   delle   materie
individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.