Art. 82. (Disposizioni finali) 1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se: a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere, maturata anche presso piu' intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007; b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere, maturata anche presso piu' intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza cosi' maturata dovra' essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni. 2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 81, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.