(Allegato-art. 101)
                              Art. 101. 
 
     Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario 
 
    1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province
e Citta' Metropolitane  ove  non  sia  stato  nominato  il  direttore
generale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n.  267/2000,
l'assunzione delle funzioni di segretario comunale  comporta  compiti
di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di
coordinamento delle loro attivita', tra i  quali  la  sovraintendenza
alla  gestione  complessiva  dell'ente,  la   responsabilita'   della
proposta del piano esecutivo di gestione nonche', nel suo ambito, del
piano dettagliato degli obiettivi e del piano della  performance,  la
responsabilita' della proposta degli atti di pianificazione  generale
in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del  potere  di
avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento. 
    2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e  la  Trasparenza  del  Segretario  Comunale   e   Provinciale,   e'
compatibile con la presidenza dei nuclei o altri  analoghi  organismi
di valutazione e delle commissioni di  concorso,  nonche'  con  altra
funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di
interesse previsti dalle disposizioni vigenti.