Art. 101.
Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario
1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province
e Citta' Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore
generale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000,
l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti
di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di
coordinamento delle loro attivita', tra i quali la sovraintendenza
alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilita' della
proposta del piano esecutivo di gestione nonche', nel suo ambito, del
piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la
responsabilita' della proposta degli atti di pianificazione generale
in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di
avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.
2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, e'
compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi
di valutazione e delle commissioni di concorso, nonche' con altra
funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di
interesse previsti dalle disposizioni vigenti.