Art. 102. Nomina nell'incarico 1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Ministero dell'interno, la Sezione Regionale dell'Albo presso la Prefettura competente trasmette ai sindaci metropolitani ai sindaci ed ai presidenti delle Province che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula. 3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario secondo le vigenti disposizioni legislative. 4. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.