Art. 102.
Nomina nell'incarico
1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni
del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve
essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Ministero
dell'interno, la Sezione Regionale dell'Albo presso la Prefettura
competente trasmette ai sindaci metropolitani ai sindaci ed ai
presidenti delle Province che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei
segretari iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi presso
altri enti, con i relativi curricula.
3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario
secondo le vigenti disposizioni legislative.
4. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o
la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo,
determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.