(Allegato-art. 102)
                              Art. 102. 
 
                        Nomina nell'incarico 
 
    1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni
del decreto legislativo n. 267/2000  e  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 465/1997. 
    2. A tal fine, a seguito  dell'avvio  della  procedura  che  deve
essere   pubblicizzato   nelle   forme   stabilite   dal    Ministero
dell'interno, la Sezione Regionale  dell'Albo  presso  la  Prefettura
competente trasmette  ai  sindaci  metropolitani  ai  sindaci  ed  ai
presidenti delle Province che ne hanno fatto richiesta  l'elenco  dei
segretari iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi  presso
altri enti, con i relativi curricula. 
    3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario
secondo le vigenti disposizioni legislative. 
    4. La mancata accettazione della sede da parte del  segretario  o
la  mancata  assunzione  del  servizio,  senza  giustificato  motivo,
determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.