Art. 103.
Revoca dell'incarico
1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni
del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il provvedimento di revoca e' adottato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere
motivato.
3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta
per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti
violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano
trascorsi venti giorni dal ricevimento della contestazione per
sentirlo a sua difesa. Il segretario puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante
la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque,
non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto,
l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
4. Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce
violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente
svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1.