(Allegato-art. 103)
                              Art. 103. 
 
                        Revoca dell'incarico 
 
    1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni
del decreto legislativo n. 267/2000. 
    2. Il provvedimento di revoca  e'  adottato  dal  sindaco  o  dal
presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve  essere
motivato. 
    3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta
per iscritto al segretario i  fatti  o  i  comportamenti  costituenti
violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non  prima  che  siano
trascorsi  venti  giorni  dal  ricevimento  della  contestazione  per
sentirlo a sua difesa. Il  segretario  puo'  farsi  assistere  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario,  nonostante
la convocazione, non si presenti nel giorno  stabilito  o,  comunque,
non adduca entro lo  stesso  termine  giustificazioni  per  iscritto,
l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2. 
    4. Ai  fini  della  revoca  del  presente  articolo,  costituisce
violazione  dei  doveri  d'ufficio  anche  il  mancato  o  negligente
svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1.