Art. 103. Revoca dell'incarico 1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000. 2. Il provvedimento di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato. 3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi venti giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2. 4. Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1.