ART. 209
Esenzione per i redditi di natura finanziaria derivanti dagli
investimenti detenuti nei piani di risparmio a lungo termine
(articolo 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui
all'articolo 46, diversi da quelli relativi a partecipazioni
qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere e), f), g) e h), conseguiti, al di fuori dell'esercizio di
impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a
lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla
formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente
comma e dei commi da 2 a 14 del presente articolo si considerano
qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera d), tenendo conto anche delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai
familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, e
delle societa' o enti da loro direttamente o indirettamente
controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile.
2. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la
destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in
ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non
superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati indicati al
comma 3 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro
stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del
regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 306, o di un
contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione,
avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione
residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato
tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di
servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra
i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi
termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti
residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si
considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica
l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 306. Per i
piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 211, comma 3,
gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi. Ai
soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5, non si applicano i
limiti di cui al presente comma.
3. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi
dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno
il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
4. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere
investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in
strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la
stessa controparte o con altra societa' appartenente al medesimo
gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti
correnti.
5. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento
dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del presente
articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.
6. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti
in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in
Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato
scambio di informazioni.
7. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono
essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante
il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi,
senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 2 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 2
recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio,
il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti
finanziari indicati ai commi 3 e 5 entro novanta giorni dal rimborso.
8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta
la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli
strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli
investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni
per il periodo di tempo indicato al comma 7, e l'obbligo di
corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza
applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 7.
9. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente
applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il
diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al
comma 2 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento
della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento
delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini
del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti
finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle
plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano
e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 7 e 8 nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla
chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi
possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo
d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze,
proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 306,
intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione
ai sensi dell'articolo 77, comma 6.
11. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima
categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli
acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato
dell'anno di acquisto.
12. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine
dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e'
stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 2 non rileva ai
fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti
finanziari.
13. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 non puo' essere
titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2,
salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la
medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di
investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 2.
Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 puo' essere titolare di
piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 211, comma
3, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di
cui al comma 2. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo'
avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di
assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di
risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 2 presso un
altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione
14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e'
costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche'
degli investimenti qualificati effettuati.
15. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari
detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e
donazioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123.