(Testo unico imposte sui redditi-art. 209)
                              ART. 209 
Esenzione  per  i  redditi  di  natura  finanziaria  derivanti  dagli
    investimenti detenuti nei piani di risparmio a lungo termine 
  (articolo 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
 
1. Non sono soggetti a imposizione  i  redditi  di  capitale  di  cui
all'articolo  46,  diversi  da  quelli  relativi   a   partecipazioni
qualificate e i redditi diversi di  cui  all'articolo  76,  comma  1,
lettere e), f), g) e h), conseguiti, al di  fuori  dell'esercizio  di
impresa commerciale, da  persone  fisiche  residenti  nel  territorio
dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani  di  risparmio  a
lungo  termine,  con  l'esclusione  di  quelli  che  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini  del  presente
comma e dei commi da 2 a 14  del  presente  articolo  si  considerano
qualificati  le  partecipazioni  e  i  diritti  o   titoli   di   cui
all'articolo 76, comma 1,  lettera  d),  tenendo  conto  anche  delle
percentuali di partecipazione o di  diritti  di  voto  possedute  dai
familiari della persona fisica di cui  all'articolo  5,  comma  5,  e
delle  societa'  o  enti  da  loro  direttamente   o   indirettamente
controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile. 
2. Il piano di risparmio  a  lungo  termine  si  costituisce  con  la
destinazione di somme o valori  per  un  importo  non  superiore,  in
ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non
superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati  indicati  al
comma 3 del presente articolo, attraverso l'apertura di  un  rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione  di  portafogli  o  altro
stabile rapporto con esercizio dell'opzione  per  l'applicazione  del
regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 306,  o  di  un
contratto  di  assicurazione  sulla  vita  o   di   capitalizzazione,
avvalendosi di intermediari  abilitati  o  imprese  di  assicurazione
residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio  dello  Stato
tramite stabile organizzazione o in regime di libera  prestazione  di
servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto  tra
i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie  negli  stessi
termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati  soggetti
residenti. Il conferimento  di  valori  nel  piano  di  risparmio  si
considera  cessione  a  titolo  oneroso  e  l'intermediario   applica
l'imposta secondo le disposizioni del  citato  articolo  306.  Per  i
piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 211, comma  3,
gli investitori possono destinare somme o valori per un  importo  non
superiore a euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi.  Ai
soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5,  non  si  applicano  i
limiti di cui al presente comma. 
3. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi
dell'anno stesso,  le  somme  o  i  valori  destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione,  emessi  o  stipulati  con   imprese,   residenti   nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in  Stati  membri
dell'Unione europea o in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
la predetta quota del 70 per cento deve essere investita  per  almeno
il 30 per cento del valore complessivo  in  strumenti  finanziari  di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB  della  Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
4. Le somme o  i  valori  destinati  nel  piano  non  possono  essere
investiti per una quota superiore al  10  per  cento  del  totale  in
strumenti finanziari di uno  stesso  emittente  o  stipulati  con  la
stessa controparte o con  altra  societa'  appartenente  al  medesimo
gruppo dell'emittente o della  controparte  o  in  depositi  e  conti
correnti. 
5. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o  azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio  residenti  nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 82, o in Stati  membri
dell'Unione europea o in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
economico  europeo,  che  investono  per  almeno  il  70  per   cento
dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del  presente
articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4. 
6. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti
in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti  in
Stati o territori  diversi  da  quelli  che  consentono  un  adeguato
scambio di informazioni. 
7. Gli strumenti finanziari in  cui  e'  investito  il  piano  devono
essere detenuti per almeno cinque anni. In  caso  di  cessione  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti  durante
il  periodo  minimo  di  investimento  del  piano  sono  soggetti   a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente  agli  interessi,
senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve  essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 2  entro  il  giorno  16  del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al  comma  2
recuperano le imposte dovute attraverso  adeguati  disinvestimenti  o
chiedendone la provvista al  titolare.  In  caso  di  rimborso  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima  del  quinquennio,
il controvalore  conseguito  deve  essere  reinvestito  in  strumenti
finanziari indicati ai commi 3 e 5 entro novanta giorni dal rimborso. 
8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5  comporta
la decadenza dal beneficio fiscale  relativamente  ai  redditi  degli
strumenti finanziari detenuti nel piano  stesso,  diversi  da  quelli
investiti nel medesimo piano nel rispetto delle  suddette  condizioni
per il  periodo  di  tempo  indicato  al  comma  7,  e  l'obbligo  di
corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza
applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 7. 
9. Le ritenute alla fonte  e  le  imposte  sostitutive  eventualmente
applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il
diritto a ricevere una somma corrispondente. I  soggetti  di  cui  al
comma 2 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento
della predetta somma,  computandola  in  diminuzione  dal  versamento
delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai  fini
del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
3,  comma  10,  del  testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero  rimborso  degli  strumenti
finanziari nei quali e' investito  il  piano  sono  deducibili  dalle
plusvalenze,  differenziali  positivi  o  proventi  realizzati  nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo  piano
e sottoposti a tassazione ai sensi dei  commi  7  e  8  nello  stesso
periodo d'imposta e nei successivi  ma  non  oltre  il  quarto.  Alla
chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali  negativi
possono essere portati in  deduzione  non  oltre  il  quarto  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  del  realizzo  dalle   plusvalenze,
proventi e differenziali positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
rapporto con  esercizio  dell'opzione  ai  sensi  dell'articolo  306,
intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione
ai sensi dell'articolo 77, comma 6. 
11. In  caso  di  strumenti  finanziari  appartenenti  alla  medesima
categoria  omogenea,  si  considerano  ceduti  per  primi  i   titoli
acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato
dell'anno di acquisto. 
12.  Il  trasferimento  del  piano  di  risparmio  a  lungo   termine
dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e'
stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 2  non  rileva  ai
fini del computo  dei  cinque  anni  di  detenzione  degli  strumenti
finanziari. 
13. Ciascuna persona fisica  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma  2,
salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o  la
medesima  impresa  di  assicurazione,  fermi  restando  i  limiti  di
investimento annuale e  complessivo  di  cui  al  medesimo  comma  2.
Ciascuna persona fisica di cui al comma 1  puo'  essere  titolare  di
piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 211,  comma
3, fermi restando i limiti di investimento annuale e  complessivo  di
cui al comma 2. Ciascun piano di risparmio a lungo termine  non  puo'
avere  piu'  di  un  titolare.   L'intermediario   o   l'impresa   di
assicurazione presso il  quale  sono  costituiti  i  piani,  all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione  con  la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano  di
risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 2  presso  un
altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione 
14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il  quale  e'
costituito il piano di  risparmio  a  lungo  termine  tiene  separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti,  nonche'
degli investimenti qualificati effettuati. 
15. Il trasferimento a causa  di  morte  degli  strumenti  finanziari
detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta  sulle  successioni  e
donazioni del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123.