ART. 210
Disposizioni per i piani di risparmio a lungo termine costituiti tra
il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019
(articolo 1, commi da 211 a 215, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209,
costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi
dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 82 o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la
predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il
30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per
almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al primo
periodo devono essere emessi da piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003.
3. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 2 e di cui
all'articolo 286, comma 2, lettera d), gli organismi di investimento
collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei
capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna
PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti
dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo
regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole
e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle
piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e
medie imprese. Agli adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al
Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministro delle
imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.