(Testo unico imposte sui redditi-art. 210)
                              ART. 210 
Disposizioni per i piani di risparmio a lungo termine costituiti  tra
              il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 
  (articolo 1, commi da 211 a 215, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
 
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo  209,
costituiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  si  applicano   le
disposizioni dei commi seguenti. 
2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi
dell'anno stesso,  le  somme  o  i  valori  destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 82 o in Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo  con  stabili  organizzazioni  nel  territorio  medesimo;  la
predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il
30 per cento  del  valore  complessivo  in  strumenti  finanziari  di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB  della  Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per
almeno il 5 per cento in quote o  azioni  di  Fondi  per  il  Venture
Capital residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
82, o in  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti  finanziari
ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui  al  primo
periodo devono  essere  emessi  da  piccole  e  medie  imprese,  come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003. 
3. Sono Fondi per il Venture Capital di cui  al  comma  2  e  di  cui
all'articolo 286, comma 2, lettera d), gli organismi di  investimento
collettivo del risparmio che destinano almeno il  70  per  cento  dei
capitali raccolti in  investimenti  in  favore  di  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.  Ciascuna
PMI  rispetta   i   requisiti,   alternativi   tra   loro,   previsti
dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e  c)  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in  particolare  degli  articoli  21  e  23  del  medesimo
regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle  piccole
e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano  agli
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020  e  gli  aiuti  alle
piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e
medie imprese. Agli adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al
Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy. 
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti  le  modalita'  e  i   criteri   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.