(Testo unico imposte sui redditi-art. 211)
                              ART. 211 
Disposizioni per i piani di risparmio a lungo  termine  costituiti  a
                    decorrere dal 1° gennaio 2020 
(articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4,  5,  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
                       dicembre 2019, n. 157) 
 
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo  209,
costituiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  si  applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo. 
2. In ciascun anno solare di durata del piano di  risparmio  a  lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o  i  valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente,  in  strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con   imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o  in
Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabile  organizzazione   nel
territorio dello Stato; la predetta  quota  del  70  per  cento  deve
essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in
strumenti  finanziari  di  imprese   diverse   da   quelle   inserite
nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti  di
altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del
valore complessivo in strumenti  finanziari  di  imprese  diverse  da
quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE  Mid  Cap  della  Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
3. Per i piani di risparmio a lungo termine che,  per  almeno  i  due
terzi dell'anno solare di durata del piano, investano  almeno  il  70
per cento del valore complessivo, direttamente o  indirettamente,  in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
82, o in  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite  negli  indici
FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici  equivalenti
di altri mercati regolamentati, in  prestiti  erogati  alle  predette
imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di  cui
all'articolo 209, comma 4, e' elevato al 20 per cento. 
4. Nel caso di investimenti  qualificati  di  cui  all'articolo  209,
comma 5, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 3: 
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel  regolamento
o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo
del risparmio; 
b) cessano di essere applicati  quando  l'organismo  di  investimento
inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le  quote  o  le
azioni degli investitori; 
c) sono temporaneamente sospesi quando  l'organismo  di  investimento
raccoglie capitale aggiuntivo o riduce  il  suo  capitale  esistente,
purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. 
5. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e  2,  si  applicano  gli  articoli  209  e  210,  in  quanto
compatibili. 
6. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti
tra il 1° gennaio 2019  e  il  31  dicembre  2019  si  applicano  gli
articoli 209 e 210.