ART. 211
Disposizioni per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2020
(articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5, decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157)
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209,
costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve
essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di
altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del
valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da
quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa
italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
3. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due
terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70
per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici
FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti
di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette
imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui
all'articolo 209, comma 4, e' elevato al 20 per cento.
4. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 209,
comma 5, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 3:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento
o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo
del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento
inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le
azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento
raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente,
purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
5. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, si applicano gli articoli 209 e 210, in quanto
compatibili.
6. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano gli
articoli 209 e 210.