(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 92)
                               Art. 92 
 
 
                     Termini per le impugnazioni 
 
    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono  con  ricorso  e  devono  essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni  decorrenti
dalla notificazione della sentenza. 
    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6  del
primo comma dell'articolo 395 del codice di  procedura  civile  e  di
opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine  di
cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo  o
la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento  o  e'
passata in giudicato la sentenza di cui  al  numero  6  del  medesimo
articolo 395. 
    3. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello,  la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395  del  codice  di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 
    4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  quando  la
parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo a causa della nullita' del  ricorso  o  della
sua notificazione. 
    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  l'ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso  anche  sulla
competenza  e'   appellabile   ai   sensi   dell'articolo   62.   Non
costituiscono  decisione  implicita  sulla  competenza  le  ordinanze
istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo  36,  comma  1,  ne'
quelle  che  disattendono  l'istanza  cautelare   senza   riferimento
espresso alla questione di  competenza.  La  sentenza  che,  in  modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla  competenza  insieme  col
merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi
1, 3 e 4. 
 
              Nota all'art. 92 
              - Per il testo dell'articolo 395 cod.proc.civ. si  veda
          la nota all'articolo 58 dell'allegato 1.