(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 93)
                               Art. 93 
 
 
              Luogo di notificazione dell'impugnazione 
 
    1.  L'impugnazione  deve  essere   notificata   nella   residenza
dichiarata  o  nel  domicilio  eletto  dalla   parte   nell'atto   di
notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e
risultante dalla sentenza. 
    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il
domiciliatario  si  e'  trasferito  senza  notificare   una   formale
comunicazione  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre
l'impugnazione  puo'   presentare   al   presidente   del   tribunale
amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato,
secondo il giudice adito con  l'impugnazione,  un'istanza,  corredata
dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di  un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la
rinnovazione dell'impugnazione.