(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 94)
                               Art. 94 
 
 
                     Deposito delle impugnazioni 
 
    1. Nei giudizi di appello, di revocazione  e  di  opposizione  di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del  giudice
adito,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta   giorni   dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una  copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.