(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 95)
                               Art. 95 
 
 
                 Parti del giudizio di impugnazione 
 
    1.   L'impugnazione   deve   essere   notificata,   nelle   cause
inscindibili, a tutte le parti in causa e,  negli  altri  casi,  alle
parti che hanno interesse a contraddire. 
    2.   L'impugnazione   deve   essere   notificata   a   pena    di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno  una
delle parti interessate a contraddire. 
    3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti  di  tutte
le parti di cui al comma 1,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione  deve
essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. 
    4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile  se  nessuna  delle
parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine
fissato dal giudice. 
    5. Il Consiglio di Stato,  se  riconosce  che  l'impugnazione  e'
manifestamente   irricevibile,   inammissibile,    improcedibile    o
infondata, puo'  non  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio,
quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. 
    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma
1.