(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 96)
                               Art. 96 
 
 
              Impugnazioni avverso la medesima sentenza 
 
    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la  stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo. 
    2. Possono essere proposte  impugnazioni  incidentali,  ai  sensi
degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 
    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del  codice
di procedura civile puo' essere  rivolta  contro  qualsiasi  capo  di
sentenza e deve essere proposta dalla  parte  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione della sentenza o, se  anteriore,  entro  sessanta
giorni  dalla  prima  notificazione  nei  suoi  confronti  di   altra
impugnazione. 
    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo
334 del codice di procedura civile  possono  essere  impugnati  anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione  principale
e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione  incidentale  perde  ogni
efficacia. 
    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del  codice
di procedura civile deve essere proposta dalla parte  entro  sessanta
giorni dalla data in cui si e' perfezionata  nei  suoi  confronti  la
notificazione dell'impugnazione principale e  depositata,  unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 
    6. In caso di mancata riunione di piu'  impugnazioni  ritualmente
proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 
 
          Note all'art. 96 
              - Si riporta il testo dell'articolo 333 cod.proc.civ.: 
              «Art. 333. Impugnazioni incidentali. 
              Le parti alle quali sono state fatte  le  notificazioni
          previste negli articoli  precedenti,  debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le loro impugnazioni in via  incidentale
          nello stesso processo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 334 cod.proc.civ.: 
              «Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive. 
              Le  parti,  contro   le   quali   e'   stata   proposta
          impugnazione   e   quelle   chiamate   ad   integrare    il
          contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre
          impugnazione incidentale anche quando per esse  e'  decorso
          il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 
              In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata
          inammissibile,  l'impugnazione   incidentale   perde   ogni
          efficacia.».