(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 98)
                               Art. 98 
 
 
                          Misure cautelari 
 
    1.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   111,   il   giudice
dell'impugnazione puo',  su  istanza  di  parte,  valutati  i  motivi
proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un  danno  grave  e
irreparabile,  disporre  la   sospensione   dell'esecutivita'   della
sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari,  con
ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 
    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,
56 e 57.