(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 99)
                               Art. 99 
 
 
                  Deferimento all'adunanza plenaria 
 
    1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso  all'esame  dell'adunanza
plenaria. 
    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio  di  Stato,
su richiesta delle parti  o  d'ufficio,  puo'  deferire  all'adunanza
plenaria qualunque ricorso, per risolvere  questioni  di  massima  di
particolare    importanza    ovvero    per     dirimere     contrasti
giurisprudenziali. 
    3. Se la sezione cui e'  assegnato  il  ricorso  ritiene  di  non
condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,
rimette a quest'ultima, con  ordinanza  motivata,  la  decisione  del
ricorso. 
    4. L'adunanza plenaria decide l'intera  controversia,  salvo  che
ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire  per  il
resto il giudizio alla sezione remittente. 
    5. Se ritiene che la  questione  e'  di  particolare  importanza,
l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio  di  diritto
nell'interesse  della  legge  anche  quando   dichiara   il   ricorso
irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione  del
giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha
effetto sulla sentenza impugnata.