(Convenzione - art. 170)
                            Articolo 170 
                              L'Impresa 
   1. L'Impresa e'  l'organo  dell'Autorita'  che  conduce  attivita'
nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2,  a),  e
cosi'  anche  attivita'   di   trasporto,   di   trattamento   e   di
commercializzazione dei minerali estratti dall'Area. 
   2. Nel quadro dell'Autorita',  persona  giuridica  internazionale,
l'Impresa ha la capacita' giuridica prevista nello  Statuto  disposto
dall'Allegato  IV.  L'Impresa  agisce  conformemente  alla   presente
Convenzione ed alle norme, regolamenti  e  procedure  dell'Autorita',
cosi' come alle politiche generali  stabilite  dall'Assemblea  ed  e'
sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio. 
   3.  L'Impresa  ha  la  sua  sede   principale   presso   la   sede
dell'Autorita'. 
   4. L'Impresa e' dotata,  conformemente  dell'articolo  173,  2  ed
all'articolo 11 dell'Allegato IV delle  risorse  finanziarie  di  cui
essa ha bisogno per esercitare  le  proprie  funzioni,  e  riceve  la
tecnologia come previsto dall'articolo 144 e  da  altre  disposizioni
specifiche della presente Convenzione.