STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI Art. 1. L'Aero Club (Ae.C.) locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attivita' sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. Tali attivita' vengono definite successivamente con la parola "specialita'" unita alla relativa specificazione. In particolare, l'Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attivita' di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'. Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorita' locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aero Club locale puo' svolgere attivita' a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. L'Aero Club locale puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attivita' connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. L'Aero Club locale e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo' prevedere ne' effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita' commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria. L'Aero Club locale e' soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non e' trasmissibile e non e' rivalutabile. Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, puo' essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialita'. I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialita', membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto. La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.