(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 1)
            STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI 
 
                               Art. 1. 
 
    L'Aero  Club  (Ae.C.)  locale  federato,  Associazione   Sportiva
Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro,  attivita'  sportiva,
culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori: 
      a) del volo a motore non acrobatico; 
      b) del volo a vela non acrobatico; 
      c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; 
      d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; 
      e) del volo con aeromobili ad ala rotante; 
      f) del paracadutismo; 
      g) del pallone libero o dirigibile; 
      h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro  dei
velivoli storici; 
      i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; 
      j) dell'aeromodellismo. 
    Tali attivita' vengono definite  successivamente  con  la  parola
"specialita'" unita alla relativa specificazione. 
    In particolare, l'Aero Club locale deve  perseguire,  nel  quadro
delle attivita' di cui al precedente  comma,  la  formazione  di  una
coscienza aeronautica della gioventu'. 
    Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma
di  attivita'  nel  campo  aeronautico  sportivo  e  di  volontariato
nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. 
    Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica  e
collabora con le pubbliche autorita'  locali  nello  studio  o  nella
risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque,  al  fine  di
sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto. 
    L'Aero  Club  locale  puo'  svolgere  attivita'   a   favore   di
Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. 
    L'Aero Club locale puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla
vigente legislazione, ogni  attivita'  connessa  o  finalizzata  agli
scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. 
    L'Aero Club locale e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in
quanto tale, non puo'  prevedere  ne'  effettuare,  neanche  in  modo
indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione,  di  fondi,
di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di  gestione,  provenienti
da   attivita'   commerciali   legalmente   consentite   e    gestite
obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti
nel potenziamento dell'attivita' statutaria. 
    L'Aero Club locale e' soggetto di diritto privato. Gli Aero  Club
locali possono assumere la  forma  di  Associazione,  di  Societa'  a
responsabilita'  limitata  (s.r.l.)  o  di  Societa'  Cooperativa   a
responsabilita' limitata (S.c.ar.l.),  fermo  restando  il  principio
dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle  quote,
del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma,  nonche'
l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad  Associazioni  o  Societa'
analoghe in caso di scioglimento. 
    Il contributo associativo, annualmente versato dai soci,  non  e'
trasmissibile e non e' rivalutabile. 
    Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci muniti  del
titolo aeronautico in corso di validita' e che abbia almeno un  socio
effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9  dello
Statuto dell'Aero Club d'Italia, puo' essere  costituita  negli  Aero
Club locali apposita sezione di specialita'. 
    I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni  separate  da
tenere prima delle assemblee di cui  al  successivo  articolo  9,  un
rappresentante  di  specialita',  membro  del   Consiglio   Direttivo
dell'Aero Club locale ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,  n.  3  del
presente statuto. 
    La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.