(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 42)
                             Articolo 42 
 
                  Processo verbale di accertamento 
 
  §1 Se il trasportatore scopre o  presume  una  perdita  parziale  o
un'avaria,  o  l'avente   diritto   ne   denuncia   l'esistenza,   il
trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in  presenza
dell' avente diritto, un processo verbale per accertare,  secondo  la
natura del danno, lo stato della merce, la sua massa  e,  per  quanto
possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in  cui  e'
avvenuto. 
  §2 Una copia del  processo  verbale  di  accertamento  deve  essere
consegnata gratuitamente all'avente diritto. 
  §3 Se l'avente diritto non accetta le  constatazioni  del  processo
verbale, puo' chiedere che lo stato e la massa della  merce,  nonche'
la causa e l'ammontare  del  danno  siano  accertati  da  un  esperto
nominato  dalle  parti  nel  contratto  di  trasporto   o   per   via
giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle disposizioni
dello Stato dove l'accertamento ha luogo.