(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 43)
                             Articolo 43 
 
                               Reclami 
 
  §1 I reclami relativi  al  contratto  di  trasporto  devono  essere
indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere
intentata l'azione giudiziaria. 
  §2 Il diritto di sporgere reclamo spetta  alle  persone  che  hanno
diritto di citare in giudizio il trasportatore. 
  §3 Lo speditore,  per  presentare  il  reclamo,  deve  produrre  il
duplicato  della  lettera  di  vettura.  In  mancanza  deve   esibire
l'autorizzazione  del  destinatario,   o   fornire   la   prova   che
quest'ultimo ha rifiutato la merce. 
  §4 Il destinatario, per presentare un  reclamo,  deve  produrre  la
lettera di vettura se quest'ultima gli e' stata consegnata, 
  §5 La lettera di vettura, il duplicato e gli  altri  documenti  che
l'avente diritto ritiene utile  allegare  al  reclamo  devono  essere
presentati o in originale o in copie, se del  caso  debitamente  rese
conformi, se il trasportatore lo richiede. 
  §6 All'atto della liquidazione del reclamo, il  trasportatore  puo'
esigere la presentazione in originale della lettera di  vettura,  del
duplicato o dello scontrino di  rimborso,  per  annotarvi  l'avvenuta
liquidazione.