Articolo 44 Persone che possono citare in giudizio il trasportatore § 1 Fatti salvi i §§ 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano: a) allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3; b) al destinatario a decorrere dal momento in cui abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3. §2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue non appena la persona designata dal destinatario secondo l'articolo 18, § 5, ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che gli spettano in forza dell'articolo 17, § 3. §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata ai sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo speditore. §5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, lo speditore deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura. §6 Il destinatario, per esercitare l'azione giudiziaria, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata recapitata.