(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 44)
                             Articolo 44 
 
       Persone che possono citare in giudizio il trasportatore 
 
  § 1 Fatti salvi i §§ 3 e  4,  le  azioni  giudiziarie  fondate  sul
contratto di trasporto spettano: 
    a) allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia: 
  1. ritirato la lettera di vettura 
  2. accettato la merce oppure 
  3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu'  dell'articolo
17 o dell'articolo 18, § 3; 
    b) al destinatario a decorrere dal momento in cui abbia: 
  1. ritirato la lettera di vettura 
  2. accettato la merce oppure 
  3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu'  dell'articolo
17 o dell'articolo 18, § 3. 
  §2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione  giudiziaria
si estingue non appena la persona designata dal destinatario  secondo
l'articolo 18, § 5, ha ritirato la lettera di vettura,  accettato  la
merce  o  fatto  valere  i  diritti  che  gli   spettano   in   forza
dell'articolo 17, § 3. 
  §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata  ai
sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha  effettuato  il
pagamento. 
  §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo
speditore. 
  §5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve  produrre
il duplicato della lettera di vettura.  In  mancanza,  deve  produrre
l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo
ha rifiutato la merce. Ove  necessario,  lo  speditore  deve  provare
l'assenza o la perdita della lettera di vettura. 
  §6 Il  destinatario,  per  esercitare  l'azione  giudiziaria,  deve
produrre la lettera di vettura se gli e' stata recapitata.