(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 45)
                             Articolo 45 
 
         Trasportatori che possono essere citati in giudizio 
 
  §1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono
essere intentate, fatti salvi i §§ 3 e 4, unicamente contro il  primo
o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva  la  parte  di
trasporto durante il quale si e' verificato  il  fatto  che  ha  dato
origine all'azione. 
  §2  Quando,  nel  caso  di  trasporti  eseguiti  da   trasportatori
successivi,  il  trasportatore  tenuto  a  consegnare  la  merce,  e'
iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura ,  puo'  essere
citato in giudizio in conformita' al § 1, anche se  non  ha  ricevuto
ne' la merce, ne' la lettera di vettura. . 
  §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata  in
virtu' del contratto di trasporto puo'  essere  intentata  contro  il
trasportatore  che  ha  riscosso  questa   somma,   o   contro   quel
trasportatore a favore del quale la somma e' stata riscossa. 
  §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi puo' essere esercitata
unicamente contro il trasportatore che ha preso in  carico  la  merce
nel luogo di spedizione. 
  §5  L'azione  giudiziaria  puo'   essere   esercitata   contro   un
trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ da 1 a  4  e  presentata
come domanda riconvenzionale o come eccezione in  un'istanza  in  cui
una  domanda  principale  sia  fondata  sullo  stesso  contratto   di
trasporto. 
  §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano  al
trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' essere  ugualmente  citato
in giudizio. 
  §7 Quando il richiedente ha la scelta fra  vari  trasportatori,  il
suo diritto  d'opzione  si  estingue  nel  momento  in  cui  l'azione
giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio'  si  applica  anche
quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un
trasportatore sostituto.