Articolo 45 Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate, fatti salvi i §§ 3 e 4, unicamente contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto durante il quale si e' verificato il fatto che ha dato origine all'azione. §2 Quando, nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore tenuto a consegnare la merce, e' iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura , puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 1, anche se non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. . §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quel trasportatore a favore del quale la somma e' stata riscossa. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi puo' essere esercitata unicamente contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione. §5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ da 1 a 4 e presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza in cui una domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' essere ugualmente citato in giudizio. §7 Quando il richiedente ha la scelta fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.