Articolo 46 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti, o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio: a) il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto, oppure b) e' situato il luogo dell'assunzione in carico della merce, o quello previsto per la riconsegna. Non possono essere adite altre giurisdizioni §2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione giudiziaria per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, salvo se la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non puo' essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.