(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 46)
                             Articolo 46 
 
                           Foro competente 
 
  §1 Le azioni giudiziarie fondate  sulle  presenti  Regole  uniformi
possono essere  intentate  dinanzi  alle  giurisdizioni  degli  Stati
membri designate di  comune  accordo  dalle  parti,  o  dinanzi  alla
giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio: 
    a) il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza  abituale,
la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il
contratto di trasporto, oppure 
    b) e' situato il luogo dell'assunzione in carico della  merce,  o
quello previsto per la riconsegna. 
  Non possono essere adite altre giurisdizioni 
  §2 Quando un'azione  fondata  sulle  presenti  Regole  uniformi  e'
pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1,  o
quando in questa controversia una sentenza e'  stata  pronunciata  da
detta giurisdizione, nessuna nuova azione giudiziaria per  lo  stesso
motivo potra' essere intentata fra  le  stesse  parti,  salvo  se  la
decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima  azione  e'
stata intentata, non puo' essere eseguita nello Stato in cui la nuova
azione e' intentata.