Articolo 47 Estinzione dell'azione §1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa. §2 L'azione tuttavia non si estingue : a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1. la perdita o l'avaria e' stata accertata secondo l'articolo 42, prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto; 2. l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto secondo l'articolo 42 e' stato omesso solo per colpa del trasportatore; b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza e' accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo: 1. chiede l'accertamento secondo l'articolo 42 immediatamente dopo la scoperta del danno e, al piu' tardi entro i sette giorni che seguono l'accettazione della merce, e 2. prova, inoltre, che il danno e' avvenuto fra l'assunzione in carico della merce e la riconsegna; c) in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori di cui all'articolo 45, § 1; d) se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato. §3 Se la merce e' stata rispedita conformemente all'articolo 28, le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto precedenti si estinguono come se si trattasse di un contratto unico