(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 47)
                             Articolo 47 
 
                       Estinzione dell'azione 
 
  §1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue
ogni azione contro  il  trasportatore,  derivante  dal  contratto  di
trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria  o  di  superamento
del termine di resa. 
  §2 L'azione tuttavia non si estingue : 
    a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 
  1. la perdita o l'avaria e' stata accertata secondo l'articolo  42,
prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto; 
  2.  l'accertamento  che  avrebbe  dovuto   essere   fatto   secondo
l'articolo 42 e' stato omesso solo per colpa del trasportatore; 
    b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza e'  accertata
dopo l'accettazione della merce  da  parte  dell'avente  diritto,  se
quest'ultimo: 
  1. chiede l'accertamento secondo l'articolo 42 immediatamente  dopo
la scoperta del danno e, al piu'  tardi  entro  i  sette  giorni  che
seguono l'accettazione della merce, e 
  2. prova, inoltre, che il danno e'  avvenuto  fra  l'assunzione  in
carico della merce e la riconsegna; 
    c) in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto
entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei  confronti
di uno dei trasportatori di cui all'articolo 45, § 1; 
    d) se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da
un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di  provocare
tale danno, o temerariamente e con  la  consapevolezza  che  un  tale
danno ne sarebbe probabilmente derivato. 
  §3 Se la merce e' stata rispedita conformemente all'articolo 28, le
azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da  uno
dei contratti di  trasporto  precedenti  si  estinguono  come  se  si
trattasse di un contratto unico