Articolo 48 Prescrizione §1 L' azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione: a) per il versamento di un rimborso che il trasportatore ha riscosso dal destinatario; b) per il versamento dei proventi di una vendita effettuata dal trasportatore; c) in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato. d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento in cui l'invio e' stato rispedito, nel caso previsto all'articolo 28. §2 La prescrizione decorre nel caso di azione: a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di resa; b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; c) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto puo' essere esercitato. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. §3 La prescrizione e' sospesa mediante un reclamo scritto in conformita' all'articolo 43, fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane controversa. La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti e' a carico della parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. §4 L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione. §5 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.