(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 48)
                             Articolo 48 
 
                            Prescrizione 
 
  §1 L' azione derivante dal contratto di trasporto si  prescrive  in
un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due  anni  se  si  tratta  di
un'azione: 
    a) per il versamento di  un  rimborso  che  il  trasportatore  ha
riscosso dal destinatario; 
    b) per il versamento dei proventi di una vendita  effettuata  dal
trasportatore; 
    c) in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione
commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente  e
con  la  consapevolezza  che  tale  danno  ne  sarebbe  probabilmente
derivato. 
    d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento
in cui l'invio e' stato rispedito, nel caso previsto all'articolo 28. 
  §2 La prescrizione decorre nel caso di azione: 
    a) per indennita'  per  perdita  totale:  dal  trentesimo  giorno
successivo alla scadenza del termine di resa; 
    b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento  del
termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; 
    c) in tutti gli altri casi: dal giorno in  cui  il  diritto  puo'
essere esercitato. 
  Il giorno indicato  come  inizio  della  prescrizione  non  e'  mai
compreso nel computo dei termini. 
  §3 La prescrizione  e'  sospesa  mediante  un  reclamo  scritto  in
conformita' all'articolo 43, fino al giorno in cui  il  trasportatore
respinge per iscritto il reclamo e restituisce  i  documenti  che  vi
sono allegati. In caso  di  parziale  accettazione  del  reclamo,  la
prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane
controversa. La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo  o  della
risposta e quella della restituzione dei documenti e' a carico  della
parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo  stesso  oggetto  non
sospendono la prescrizione. 
  §4 L'azione prescritta non puo'  piu'  essere  esercitata,  neanche
sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione. 
  §5 Peraltro, la sospensione  e  l'interruzione  della  prescrizione
sono regolamentate dal diritto nazionale.