Art. 330. 
 
  Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo  precedente,  quando
sia  necessario,  in  relazione  alle  esigenze  del   processi'   di
lavorazione  o  dell'esercizio   o   delle   particolari   condizioni
dell'impianto, possono essere installati  motori  elettrici,  purche'
questi, le relative  apparecchiature  ed  i  relativi  conduttori  di
alimentazione  siano,  singolarmente  e  per  tutto  l'insieme  della
installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati  come  tali  dal
costruttore.