Art. 331. 
 
  Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino  polveri
comportanti pericoli  di  esplosione  o  di  incendio,  sono  ammesse
soltanto  installazioni  elettriche  per  forza   motrice   di   tipo
"antideflagrante" o  di  tipo  stagno  o  chiuso,  tali  da  impedire
l'accensione   dei   miscugli   esplosivi,   ed   installazioni   per
illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente.