Art. 526. 
 
  Nei sotterranei grisutosi  e'  proibito  fumare,  portare  tabacco,
fiammiferi e qualunque oggetto atto a dar fuoco. 
  Controlli sulla persona degli operai addetti ai lavori sotterranei,
in ragione del 10 per cento delle  unita'  partecipanti  allo  stesso
turno di lavoro, devono essere eseguiti ai fini predetti, prima della
entrata  degli  operai  nel  sotterraneo,   da   apposito   personale
incaricato dalla direzione. 
  Per i turni di lavoro nei quali siano addetti al sotterraneo  della
miniera piu' di duecento operai i controlli suddetti  possono  essere
limitati a venti operai.