(CODICE CIVILE-art. 2063)
                             Art. 2063. 
 
                             (Oggetto). 
 
  Le ordinanze corporative per il coordinamento  della  produzione  e
degli scambi possono avere per oggetto: 
    1) la disciplina unitaria della produzione; 
    2)  il  regolamento  dei  rapporti  tra   determinate   categorie
professionali; 
    3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo  offerti
al pubblico in condizioni di privilegio. 
 
  Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei  casi  e  nei  modi
stabiliti  dalla  legge,  formare  oggetto   di   accordi   economici
collettivi tra le associazioni  professionali  che  rappresentano  le
categorie interessate.