(CODICE CIVILE-art. 2066)
                             Art. 2066. 
 
                         (Inderogabilita'). 
 
  I  contratti  individuali  non  possono  derogare  alle   ordinanze
corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi  lo
consentano. 
 
  Le  clausole  dei  contratti  individuali,  difformi  dalle   norme
inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi  previsti  nel
presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette. 
 
  La disposizione del comma precedente non si  applica  ai  contratti
stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza  corporativa  o
dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza  e  l'accordo  possono
tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche
ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in  corso,  per  la
parte non ancora eseguita.