Art. 1243 
     Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali 
 
1.  Gli  ufficiali   inferiori,   per   essere   valutati   ai   fini
dell'avanzamento, devono aver  compiuto  i  periodi  di  comando,  di
servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono  sostituibili  con  un
uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 
3. Sono valutati e,  se  idonei,  promossi  al  grado  superiore  gli
ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: 
a) se tenenti, otto anni di anzianita' nel  grado.  Tale  periodo  e'
ridotto  a  cinque  anni,  per  i   tenenti   del   ruolo   naviganti
dell'Aeronautica militare; 
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.