Art. 332. 
 
  Nei luoghi  indicati  negli  articoli  329  e  331  l'illuminazione
elettrica puo' essere  effettuata  solo  dall'esterno  per  mezzo  di
lampade collocate in nicchie munite, verso  l'interno  del  luogo  da
illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. 
  Nei casi in cui  non  sia  tecnicamente  possibile  effettuare  una
conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in  nicchie
chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e'  ammesso  l'impiego  di
lampade  protette  da  un  robusto  involucro  di  vetro  a  chiusura
ermetica,  comprendente  anche  il   portalampade   e   le   relative
connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi  impianti  i
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati  e  protetti
con guaine resistenti. 
  Gli interruttori per  il  comando  delle  lampade  e  le  eventuali
valvole fusibili devono essere di tipo antidemagrante  per  i  luoghi
indicati dal primo comma dell'art. 329  o  anche  di  tipo  stagno  o
chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.