(CODICE CIVILE-art. 2070)
                             Art. 2070. 
 
                     (Criteri di applicazione). 
 
  L'appartenenza    alla    categoria    professionale,    ai    fini
dell'applicazione del  contratto  collettivo,  si  determina  secondo
l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore. 
 
  Se l'imprenditore  esercita  distinte  attivita'  aventi  carattere
autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme  dei
contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'. 
 
  Quando  il  datore  di  lavoro   esercita   non   professionalmente
un'attivita' organizzata, si  applica  il  contratto  collettivo  che
regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che  esercitano  la
stessa attivita'.