(CODICE CIVILE-art. 2072)
                             Art. 2072. 
 
                     (Deposito e pubblicazione). 
 
  Il deposito  e  la  pubblicazione  del  contratto  collettivo  sono
regolati dalle leggi speciali. 
 
  Prima della pubblicazione l'autorita'  governativa  deve  accertare
che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del  contratto
collettivo. 
 
  La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto  collettivo
non contiene le disposizioni e  le  indicazioni  richieste  dall'art.
2071, salvo  che  le  parti  si  siano  obbligate  a  integrarlo  con
successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti
integrativi non sono stipulati nel  termine,  puo'  essere  adita  la
magistratura  del  lavoro  per  la  formazione   delle   disposizioni
integrative. 
 
  Contro  il  rifiuto  di  pubblicazione  e'  ammesso  ricorso   alla
magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.