(CODICE CIVILE-art. 2076)
                             Art. 2076. 
 
                 (Contratto collettivo annullabile). 
 
  Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino  a  che
intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato. 
 
  La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura  del
lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero. 
 
  La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei
mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.