(CODICE CIVILE-art. 2077)
                             Art. 2077. 
 
   (Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale). 
 
  I  contratti  individuali  di  lavoro  tra  gli  appartenenti  alle
categorie alle quali si  riferisce  il  contratto  collettivo  devono
uniformarsi alle disposizioni di questo. 
 
  Le clausole difformi  dei  contratti  individuali,  preesistenti  o
successivi al contratto collettivo, sono  sostituite  di  diritto  da
quelle  del  contratto  collettivo,  salvo  che  contengano  speciali
condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.