(CODICE CIVILE-art. 2079)
                             Art. 2079. 
 
(Rapporti  di  associazione  agraria  e  di  affitto  a   coltivatore
                              diretto). 
 
  La disciplina del contratto collettivo di lavoro si  applica  anche
ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II  del  titolo
II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo. 
 
  Tuttavia in  questi  rapporti  il  contratto  collettivo  non  deve
contenere norme relative  al  salario,  all'orario  di  lavoro,  alle
ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino  con  la  natura
dei rapporti medesimi.