(CODICE CIVILE-art. 2080)
                             Art. 2080. 
 
       (Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria). 
 
  Nei contratti individuali di  colonia  parziaria  e  di  affitto  a
coltivatore diretto, con obbligo di miglioria,  conservano  efficacia
le clausole difformi  dalle  disposizioni  del  contratto  collettivo
stipulato durante lo svolgimento del rapporto.