Art. 529. 
 
  Gli uomini destinati alla  squadra  di  salvataggio  devono  essere
volontari, di eta' non inferiore a 24 anni  e  non  superiore  a  50,
riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica  da  ripetersi
ogni anno, di provata padronanza di se' e  particolarmente  adatti  a
compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio. 
  Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo. 
  In caso di  mancanza  o  di  insufficienza  numerica  di  personale
volontario, i componenti della squadra  sono  scelti  dal  direttore,
sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza. 
  I lavoratori che fanno parte delle squadre  di  salvataggio  devono
partecipare alle esercitazioni e alle operazioni di soccorso. 
  Alla squadra e' preposto un capo servizio e deve  essere  designata
persona idonea che lo sostituisca in caso di assenza.