Art. 531. 
 
  Il numero minimo degli uomini che fanno parte  di  una  squadra  di
salvataggio e' stabilito in  ragione  di  uno  per  ogni  venticinque
operai addetti nel turno piu' numeroso ai lavori interni ed esso  non
puo' essere comunque inferiore a cinque. 
  Il gruppo di impiego degli addetti al salvataggio deve  comprendere
almeno due uomini.