(CODICE CIVILE-art. 2084)
                             Art. 2084. 
 
             (Condizioni per l'esercizio dell'impresa). 
 
  La legge determina le  categorie  d'imprese  il  cui  esercizio  e'
subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. 
 
  Le  altre  condizioni  per  l'esercizio  delle  diverse   categorie
d'imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.