(CODICE CIVILE-art. 2085)
                             Art. 2085. 
 
                    (Indirizzo della produzione). 
 
  Il controllo sull'indirizzo della  produzione  e  degli  scambi  in
relazione   all'interesse   unitario   dell'economia   nazionale   e'
esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e  dalle  norme
corporative. 
 
  La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si  esercita
la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.