(CODICE CIVILE-art. 2090)
                             Art. 2090. 
 
                           (Procedimento). 
 
  Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del
pubblico   ministero,   fissa   il   giorno   per   la   comparizione
dell'imprenditore e assegna un  termine  entro  il  quale  egli  deve
presentare le sue deduzioni. 
 
  La magistratura del lavoro decide in camera di  consiglio,  sentiti
il  pubblico  ministero  e  l'imprenditore.  Puo'  anche,  prima   di
decidere, sentire l'associazione professionale alla quale  appartiene
l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le  indagini  che
ritiene necessarie. 
 
  Contro la sentenza della magistratura del lavoro  l'imprenditore  e
il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma
dell'art. 426 del codice di procedura civile.