(CODICE CIVILE-art. 2092)
                             Art. 2092. 
 
               (Sanzioni previste da leggi speciali). 
 
  Le disposizioni dei tre articoli precedenti non  si  applicano  nei
casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le  leggi
speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.