(CODICE CIVILE-art. 2093)
                             Art. 2093. 
 
               (Imprese esercitate da enti pubblici). 
 
  Le disposizioni di questo libro si  applicano  agli  enti  pubblici
inquadrati nelle associazioni professionali. 
 
  Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le  disposizioni  di
questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. 
 
  Sono salve le diverse disposizioni della legge.