Art. 334. 
 
  E' vietato togliere le custodie di  sicurezza  ed  eseguire  lavori
sulle installazioni elettriche contemplate nel presente  Capo,  prima
di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di  alimentazione
del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con  mezzi
idonei.