Art. 534. 
 
  Nelle miniere singole o associate di cui agli articoli 528  e  539,
devono  essere  allestiti  appositi  locali   per   la   custodia   e
manutenzione del materiale in dotazione alla squadra di  salvataggio,
rispondenti ai requisiti essenziali per il loro uso. 
  Detti locali, che non possono essere adibiti ad altra destinazione,
devono essere protetti contro gli incendi e ubicati  nelle  vicinanze
dell'imbocco a giorno della via per la quale gli operai  accedono  ed
escono normalmente dal sotterraneo.