Art. 535. 
 
  Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere  tenuti  in
costante e perfetto stato di manutenzione e funzionamento: 
    a)  apparecchi  respiratori  autoprotettori,  con  autonomia  non
minore di un'ora, in numero almeno pari a quello  dei  componenti  la
squadra di salvataggio; 
    b) apparecchi per respirazione artificiale; 
    c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali e'  da  temere
lo sviluppo; in numero almeno doppio  di  quello  dei  componenti  la
squadra; 
    d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello
dei componenti la squadra, aumentato del  50  per  cento  quando  non
esista la lampisteria, nonche'  lampade  grisuscopiche  e  apparecchi
indicatori in numero di almeno una unita' per  ogni  gas  presente  o
sospetto e per ogni gruppo di impiego; 
    e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti  di  fortuna  e
per attivare i circuiti di ventilazione; 
    f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni
di salvataggio; 
    g) indumenti protettivi ed incombustibili. 
  Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da
Idonea scorta di ricambi degli elementi esauribili. 
  Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non
sia  tassativamente  stabilito  dalle  presenti  norme,  deve  essere
determinato  con  provvedimento  dall'ingegnere  capo,   sentito   il
direttore ed avuto riguardo alle caratteristiche della miniera. 
  Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di  cui  alle  lettere
a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciuto idoneo. 
  A cura del Distretto minerario si deve procedere una  volta  l'anno
alla verifica degli apparecchi e delle attrezzature  di  salvataggio,
controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione. 
  Alla  manutenzione  degli  apparecchi  autoprotettori  deve  essere
adibito un operaio appositamente incaricato.