Art. 535. Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere tenuti in costante e perfetto stato di manutenzione e funzionamento: a) apparecchi respiratori autoprotettori, con autonomia non minore di un'ora, in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra di salvataggio; b) apparecchi per respirazione artificiale; c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali e' da temere lo sviluppo; in numero almeno doppio di quello dei componenti la squadra; d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra, aumentato del 50 per cento quando non esista la lampisteria, nonche' lampade grisuscopiche e apparecchi indicatori in numero di almeno una unita' per ogni gas presente o sospetto e per ogni gruppo di impiego; e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti di fortuna e per attivare i circuiti di ventilazione; f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni di salvataggio; g) indumenti protettivi ed incombustibili. Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da Idonea scorta di ricambi degli elementi esauribili. Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non sia tassativamente stabilito dalle presenti norme, deve essere determinato con provvedimento dall'ingegnere capo, sentito il direttore ed avuto riguardo alle caratteristiche della miniera. Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciuto idoneo. A cura del Distretto minerario si deve procedere una volta l'anno alla verifica degli apparecchi e delle attrezzature di salvataggio, controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione. Alla manutenzione degli apparecchi autoprotettori deve essere adibito un operaio appositamente incaricato.