Art. 537. 
 
  I componenti la squadra di salvataggio devono compiere  periodi  di
istruzione e di esercitazione nei luoghi  e  nei  modi  indicati  dal
direttore. 
  Le squadre  di  salvataggio  devono,  almeno  una  volta  al  mese,
eseguire esercitazioni in sotterraneo. 
  In apposito registro deve essere presa nota, con data e  firma  del
capo  servizio  preposto   alla   squadra   di   salvataggio,   delle
esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone  che  vi  hanno  preso
parte e dei rilievi fatti durante le esercitazioni stesse.