Art. 1255
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve,  a  seconda  della  Forza  armata  di  appartenenza e del grado
rivestito,  aver  compiuto  i  corsi  di  istruzione, gli esperimenti
pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del
presente capo.
2.  L'esperimento  puo'  essere  svolto  in  uno o piu' periodi della
durata minima di un mese.
3.  E'  dispensato  dal  compiere  il  corso  e l'esperimento pratico
l'ufficiale  richiamato  alle  armi  che  ha  compiuto  il periodo di
comando,   di  attribuzioni  specifiche,  di  servizio,  di  imbarco,
indicato nella sezione IV del presente capo.